1.E’
costituita l’Organizzazione di Volontariato denominata «BERNER RESCUE CENTER
ITALIA», senza fini di lucro, con sede in CORREGGIO, via BONDANELLA 6, di
seguito nominata Associazione.
Qualora se ne ravvisi la
necessità, il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune,
deliberata dall’assemblea dei soci, non necessita di modifica statutaria.
L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di
sede agli Enti gestori di pubblici Albi e Registri nei quali è iscritta.
2.La
durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 2
Scopi e finalità
1.L’Associazione,
ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo
l’obbiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone, la tutela
dell’incolumità degli esseri umani e, in generale, la salvaguardia della salute
pubblica, promuovendo e favorendo il benessere e il recupero di animali
maltrattati abbandonati, che necessitano di aiuto e riabilitazione
comportamentale, in particolare la tutela delle razze dei 4 bovari svizzeri, Bernese,
Entlebucher, Appenzell e Grande Bovaro Svizzero e meticci.
L’Associazione persegue
inoltrela finalità di formare ed
informare per dare gli strumenti atti a potersi orientare nel mondo cinofilo ed
evitare di incrementare il mercato illegale acquistando cuccioli di dubbia provenienza,
salvaguardando cosi la salute psicofisica di madri e cuccioli.
L'Associazione si propone di
perseguire le sue finalità attraverso le seguenti iniziative:
A)Attività di studio e ricerca
delle patologie legate alle razze , formazione , stage e raccolta fondi per
supportare le spese di trasporto, mantenimento e stallo dei cani che arrivano
da maltrattamenti o abbandoni;
B)Divulgazione di una corretta
cultura cinofila al fine di salvaguardare il benessere animale e ridurre il
randagismo;
C)Recupero sociale e riabilitazione
comportamentale dei soggetti sottratti da maltrattamenti;
D)Formazione ed informazione
divulgativa al fine di fornire gli strumenti atti a potersi orientare nel mondo
cinofilo ed evitare di incrementare il mercato illegale acquistando cuccioli di
dubbia provenienza, salvaguardando cosi la salute psicofisica di madri e
cuccioli.
2.In particolare, per la
realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta
la collettività, si propone di:
A)mantenere ed ospitare i cani che
arrivano da maltrattamenti o abbandoni , supportare le spese per le loro cure e
recuperarli a livello psicofisico per poi cercare loro adozione;
B)promuovere, favorire, organizzare
e patrocinare ricerche, studi, manifestazioni, corsi, riunioni, tavole rotonde,
dibattiti, seminari di studio ed aggiornamento, scuole e cicli di conferenze
sui temi inerenti la ricerca nelle sue varie articolazioni per favorire una
corretta, qualificata ed aggiornata formazione professionale dei soci e non;
stabilire e mantenere contatti con Associazioni altre organizzazioni affini, al
fine di attuare uno scambio di conoscenze ed esperienze nelle discipline di
settore.
3.Le
attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione avvalendosi
in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e
gratuite dei propri aderenti. L’attività di questi ultimi non può essere
remunerata sotto alcuna forma, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli
aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese
effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed
entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. Ogni forma di
rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o
autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
ART. 3
Risorse economiche
1.L’Associazione
trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle
proprie attività da:
a)quote associative;
b)erogazioni liberali dei soci;
c)contributi di soggetti privati;
d)contributi dello Stato, di enti e
di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;
e)donazioni e lasciti testamentari;
f)rimborsi derivanti da convenzioni
con enti pubblici e/o privati;
g)entrate derivanti da attività
commerciali e produttive marginali.
2.L’esercizio finanziario
dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il01 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al
termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo
sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di Marzo.
3.Il fondo comune, costituito – a
titolo esemplificativo ma non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve
e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai
ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo
scioglimento.
4.È fatto divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
5.Gli
eventuali utili o avanzi di gestione devono essere interamente impiegati per le
finalità sociali dell’Associazione indicate all’art. 2 che precede.
ART. 4
Membri dell’Associazione
1.Il
numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci
fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla
realizzazione degli scopi dell’Associazione.
ART. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1.L’ammissione
a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di
apposita domanda da parte degli interessati.
2.Il Comitato direttivo cura l’annotazione dei
nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota
associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.
3.Sull’eventuale reiezione di
domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.
4.La qualità di socio si perde:
a)per recesso;
b)per mancato versamento della
quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall’eventuale
sollecito;
c)per comportamento contrastante
con gli scopi dell’Associazione (esclusione);
d)per persistenti violazioni degli
obblighi statutari (esclusione);
e)per l’instaurarsi di qualsiasi
forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione.
5.L’esclusione del socio è
deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni
caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto
al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di
replica. Contro il provvedimento di esclusione l'interessato potrà presentare
ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla
sua prima convocazione ordinaria.
6.Il recesso da parte del socio
deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno 1 mese prima
dello scadere dell’anno in corso.
7.Il
socio receduto, decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle
quote associative versate.
ART. 6
Diritti e doveri dei soci
1.I
soci sono obbligati:
a)a osservare il presente statuto,
i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi
associativi;
b)a mantenere sempre un
comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c)a versare la quota associativa di
cui al precedente articolo;
d)a prestare la loro opera a favore
dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
2.I soci hanno diritto:
a)a partecipare a tulle le attività
promosse dall’Associazione;
b)a partecipare all’Assemblea con
diritto di voto;
c)ad accedere alle cariche associative;
d)a prendere visione di tutti gli
atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione
dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
ART. 7
Organi dell’Associazione
1.Sono
organi dell’Associazione:
a)l’Assemblea dei soci;
b)il Comitato direttivo;
c)il Presidente.
ART. 8
Assemblea dei soci
1.L’Assemblea
è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni
associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con
delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
2.L’Assemblea ordinaria indirizza
tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a)approva il bilancio relativamente
ad ogni esercizio;
b)nomina i componenti del Comitato
direttivo;
c)delibera l’eventuale regolamento
interno e le sue variazioni;
d)stabilisce l’entità della quota
associativa annuale;
e)delibera l’esclusione dei soci
dall’Associazione;
f)si esprime sulla reiezione di
domande di ammissione di nuovi soci.
3.L’Assemblea ordinaria viene
convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all’anno per
l’approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno
tre membri del Comitato direttivo, o un decimo dei soci ne facciano richiesta.
4.L’Assemblea straordinaria
delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla
proroga della durata dell’Associazione.
5.L’Assemblea ordinaria e quella
straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua
assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato
direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate
mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di
riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui
partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Comitato direttivo.
L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può
essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e
la posta elettronica).
6.L’Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia
presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda
convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima,
l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci
intervenuti o rappresentati.
7.L’Assemblea può svolgersi anche
con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video
collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi
di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario
che:
a)chesianopresenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della
riunione;
b)che sia consentito al presidente
della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare losvolgimentodell'adunanza, constatare e proclamare i
risultati della votazione;
c)chesia consentito al soggetto verbalizzante di
percepire adeguatamenteglieventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
d)che sia consentito agli
intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordinedel giorno, nonché
di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
e)che siano indicati nell'avviso di
convocazione i luoghi audioe/ovideocollegati a cura della Fondazione, nei quali gliintervenuti potranno affluire, dovendosi
ritenere svolta lariunionenel luogo ove sono presenti il presidente ed
il segretario
8.Le
deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla
maggioranza dei presenti. Le modificazioni dello statuto devono essere
approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto
favorevole dei 3/4 dei presenti. La deliberazione riguardante lo scioglimento
dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere
adottata con il voto favorevole di almeno ¾ dei soci.
ART. 9
Comitato direttivo
1.Il
Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non
superiore a 9 nominati dall’Assemblea dei soci.
2.I membri del Comitato direttivo
rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato
esclusivamente i soci.
3.Nel caso in cui, per dimissioni o
altre cause, uno dei componenti del Comitato decada dall’incarico, il Comitato
direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non
eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato. Nel caso
decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla
nomina di un nuovo Comitato.
4.Il Comitato nomina, al suo
interno, un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.
5.Al Comitato direttivo spetta di:
a)curare l’esecuzione delle
deliberazioni dell’Assemblea;
b)predisporre il bilancio;
c)nominare il Presidente, in Vice
Presidente e il Segretario;
d)deliberare sulle domande di nuove
adesioni;
e)provvedere agli affari di
ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea
dei soci.
6.Il Comitato direttivo è
presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in
assenza di entrambi dal membro più anziano.
7.Il Comitato direttivo è convocato
di regola ogni mese ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice
Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i 2/3 dei componenti ne
faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della
maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti.
8.I
verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario
e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono
conservati agli atti.
ART. 10
Presidente
1.Il
Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo
stesso nonché l’Assemblea dei soci. Resta in carica per un periodo di 3 anni e
può essere rieleggibile
2.Al Presidente è attribuita la
rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di
sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente,
anch’esso nominato dal Comitato direttivo.
3.Il
Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in
caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei
provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
ART. 11
Il Segretario
1.Il
Segretario redige i verbali delle sedute del Comitato direttivo e delle
assemblee dell'Associazione, e ne cura la conservazione degli originali agli
atti.
2.Cura
la tenuta del libro soci e dei registri contabili e/o dei libri fiscali.
ART. 12
Gratuità delle cariche associative
1.Ogni
carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo il rimborso
previsto per i soci di cui al precedente art. 2.
ART. 13
Norma finale
1.In
caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre
Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore.
ART. 14
Rinvio
1.Per
quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al
codice civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.